INFORMATIVA COVID-19
La stagione della neve è finalmente alla sua nuova ripartenza.
Alcune raccomandazioni ai tempi del Covid per accedere alla Stazione di Sci.
Dal 10 Gennaio 2022, l’accesso agli impianti sciistici è consentito ESCLUSIVAMENTE con Green-Pass Rafforzato (vaccinati e guariti dal covid).
E' necessario essere dotati di mascherina FFP2 durante il trasporto in telecabina, sulle seggiovie, all’interno dei rifugi e in caso di code.
Il Green-pass è richiesto per i ragazzi che hanno più di 12 anni, mentre non serve per i minori di 12 anni e persone esenti sulla base di idonea certificazione medica.
In attesa che il Sistema Access abilitato anche alla verifica del green-pass per ogni skipass sia perfettamente operativo agli imbarchi, dal 7 dicembre, giorno di apertura, e presumibilmente al 20 dicembre 2021 il controllo del green-pass in Stazione avverrà, come indicato dal decreto 2 Dicembre 2021, a campione.
Non appena pronti con l’attivazione del sistema Access in Stazione per abilitare il proprio skipass all’ingresso, sarà prima necessario la verifica del green-pass personale direttamente on-line, alle casse oppure presso le pick-up box di stazione – Telecabina e Dolcevita .
Per una maggiore comodità di tutti suggeriamo preferibilmente l’acquisto e l’abilitazione on-line del proprio skipass.
L’abilitazione vale anche per lo Stagionale, di qualsiasi tipo, e da rinnovarsi ogni giorno che si viene a sciare.
Vi invitiamo a rispettare le distanze evitando assembramenti.
In tutta la Stazione sono disponibili dispenser gel alcoolico per la sanificazione delle mani.
L’utilizzo della telecabina è consentito ad un massimo di 6 persone e in seggiovia è possibile il 100% di occupazione. In tutte e due i casi è obbligatorio indossare la mascherina.
Durante il viaggio in telecabina è severamente vietato consumare alimenti, bevande e fumare.
Altre info utili per la nuova stagione invernale. Si raccomanda di prendere attentamente visione.
Decreto Legge n. 40 del 2021
Informiamo la Gentile Clientela che dovranno essere osservate le nuove norme di comportamento sulle piste stabilite dal Decreto n. 40 del 2021.
E’ OBBLIGATORIO
1. ASSICURAZIONE
Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.
Se non si ha l’assicurazione, la multa va da 100 a 150 €uro ed è previsto il ritiro dello skipass.
Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. CASCO PER I MINORI DI 18 ANNI
Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino é fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un cascoprotettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 150 €uro.
Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 17. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.
3. NON SI PUÒ ACCEDERE ALLE PISTE DOPO AVER BEVUTO ALCOOL O SOTTO L'EFFETTO DI DROGHE.
Sono previsti accertamenti alcolemici e tossicologici: nel caso in cui lo sciatore venga trovato positivo all’alcool test o a sostanze stupefacenti, le sanzioni andranno da 250 a 1.000 €uro.
NORME COMPORTAMENTALI
•Normativa a favore delle persone con disabilità
Hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati. Gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.
•Velocità e obbligo di prudenza
1. Lo sciatore e' responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.
3. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
4. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.
•Precedenza
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.
•Sorpasso
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
•Incrocio
1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.
2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.
•Stazionamento
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.
•Omissione di soccorso
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 €uro a 1.000 €uro.
•Transito e risalita
1. E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3.
3. In occasione di gare o sedute di allenamento e' vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.
•Mezzi meccanici
1. E' fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.
•Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche Mediante le racchette da neve, addove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.
4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.
•Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori
Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.
•Concorso di responsabilità
Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
•Soggetti competenti per il controllo
La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti
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